La separazione consensuale in Comune viene fatta di fronte al Sindaco, e non è necessaria la presenza degli avvocati. Si può effettuare se non sono presenti figli minori o maggiorenni non autosufficienti, inoltre non è possibile stabilire la situazione economica e patrimoniale.
La richiesta può essere presentata presso:
- il Comune di residenza di uno dei due coniugi;
- il Comune dove è stato celebrato il matrimonio;
- il Comune dove è stato trascritto il matrimonio celebrato con rito religioso o celebrato all’estero.